Statuto completo dell'Associazione

Art. 1DENOMINAZIONE

E’ costituita un’associazione senza finalità di lucro denominata “ASSOCIAZIONE ANTITRUST ITALIANA”
(l’Associazione)

Art. 2SEDE

L’Associazione ha sede legale in Roma
Possono essere stabilite sedi secondarie, in Italia e all’estero.
Gli eventuali utili non possono essere ripartiti neanche indirettamente.

Art. 3DURATA

La durata dell’Associazione è stabilita fino al 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata o anticipatamente
sciolta a norma di legge e di Statuto.

Art. 4SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L’Associazione non ha scopo di lucro.
Scopo dell’Associazione è contribuire al dibattito sul diritto e la politica della concorrenza e della tutela del consumatore. A tal fine l’Associazione promuove l’approfondimento e la discussione degli sviluppi più rilevanti in materia; predispone proposte e documenti di discussione sulle questioni di maggiore rilievo, anche al fine di sottoporle all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla Commissione europea e alle altre istituzioni e organismi pubblici e privati rilevanti. Promuove inoltre la diffusione della cultura della concorrenza e della tutela del consumatore attraverso l’organizzazione di convegni, seminari, dibattiti, eventi culturali, iniziative editoriali, lunch talk e workshop.

Al fine di consentire il più efficace confronto con le esperienze internazionali, l’Associazione si propone di intrattenere rapporti con Organizzazioni/Associazioni analoghe di altri paesi e internazionali.

Tali attività saranno promosse evitando qualunque tipo di conflitto di interesse, in aderenza a norme di legge e codici etici e secondo criteri di ampia partecipazione degli associati e dei soggetti che si occupano delle tematiche di cui al comma precedente.

L’attività associativa non ha finalità di promozione delle attività degli associati. I singoli associati potranno organizzare o sponsorizzare eventi patrocinati dall’Associazione purché le modalità della sponsorizzazione siano rese note e approvate preventivamente dal Comitato Direttivo.

Art. 5SOCI ORDINARI

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione gli individui, le associazioni professionali e gli enti che dimostrino di avere interesse concreto in relazione agli scopi dell’Associazione, svolgano professionalmente la propria attività nei settori del diritto e dell’economia della concorrenza e si impegnino a rispettare gli articoli dello Statuto e dei regolamenti interni. In particolare, possono partecipare gli studi legali e di consulenza economica, anche sotto forma associativa o di società; singoli professionisti (i.e. avvocati e praticanti attivi nel campo del diritto della concorrenza, economisti professionisti specializzati nei problemi del funzionamento dei mercati); accademici e/o ricercatori nel campo della concorrenza.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo, che decide a seguito di domanda scritta del richiedente nella quale dovranno essere specificate le proprie complete generalità e quelle del legale rappresentante, ove esistente.

All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata dall’Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

I nuovi soci sono tenuti al pagamento della quota associativa entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 6SOCI ONORARI

L’Assemblea, previa designazione da parte del Comitato Direttivo, può invitare a partecipare all’attività dell’Associazione, quali Soci Onorari e a titolo gratuito, accademici o esperti di riconosciuta competenza e chiara fama, che abbiano dato eccezionali contributi nel campo del diritto o dell’economia della concorrenza e che al momento della deliberazione dell’Assemblea non svolgano rilevante attività professionale.

I soci onorari partecipano alle attività dell’Associazione allo stesso titolo dei soci ordinari, ma non dispongono dei diritti di elettorato attivo e passivo.

L’ammissione dei soci onorari è deliberata dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto.

Art. 7AMICI DELL’ASSOCIAZIONE

Possono inoltre richiedere di partecipare alle iniziative dell’Associazione, a titolo gratuito e senza la qualifica di socio, individui, associazioni, enti e imprese interessati alle tematiche del diritto e dell’economia della concorrenza che non svolgano rilevante attività professionale nel settore, nonché studenti universitari che stiano svolgendo la tesi o si stiano specializzando in materie attinenti al diritto della concorrenza. Il Comitato Direttivo delibera sulle richieste di partecipazione e ne determina le modalità e la durata.

Art. 8DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci ordinari aderenti all’Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di proporre candidature per gli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Nel perseguimento dei propri scopi, l’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati. L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

I soci sono tenuti al rispetto degli articoli dello Statuto e dei regolamenti interni.

Art. 9QUOTE ASSOCIATIVE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

La quota annuale per l’anno 2018 e 2019 è fissata in Euro 2000. Per gli anni successivi l’importo e le modalità di riscossione della quota annuale sono stabiliti dall’Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo, in sede di approvazione del bilancio.

Art. 10RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare all’attenzione del Comitato Direttivo.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.

L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 11GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea dei soci;
  • Il Comitato Direttivo;
  • Il Presidente e qualora nominato il Vice-Presidente;
  • Il Tesoriere;
  • Il Segretario Generale.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 12L'ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita da tutti i soci.

In Assemblea ogni socio ordinario ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare per delega scritta da altro socio.

I soci che non abbiano regolarmente versato la quota associativa entro il mese di maggio dell’anno in corso non hanno diritto di voto in Assemblea.

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno, entro il mese di giugno, dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, per l’approvazione del bilancio e della Relazione del Comitato Direttivo sull’attività svolta nel corso dell’esercizio sociale.

L’Assemblea è convocata mediante qualisiasi mezzo idoneo a provare la ricezione della convocazione almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Le assemblee possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

Per qualsiasi modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, ad eccezione dello scioglimento dell’Associazione (art. 16), occorrono: la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli stessi quorum sono richiesti per le convocazioni successive alla prima.

L’Assemblea ordinaria delibera sul rinnovo delle cariche sociali ogni due anni. Per la carica di Presidente, viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; per le cariche di membri del Comitato Direttivo sonoeletti i primi sei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto della previsione di cui al successivo art. 13 par. 2..

La votazione avviene per voto palese. Sono a voto segreto le votazioni inerenti le cariche sociali di cui al precedente comma nonché quelle relative alle proposte di l’ammissione dei Soci Onorari. L’Assemblea potrà inoltre decidere, a maggioranza degli aventi diritto, di avvalersi del voto segreto per specifici argomenti.

Art. 13IL COMITATO DIRETTIVO

L’Associazione è gestita da un Comitato Direttivo eletto dall’Assemblea e composto dal Presidente e un numero massimo di 6componenti che dura in carica due anni.

Almeno 2 componenti sono scelti tra appartenenti al genere meno rappresentato.

Il Comitato ha la facoltà di procedere per cooptazione in caso di dimissioni o altro impedimento di singoli membri.

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da cinque componenti del Comitato Direttivo stesso.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite se è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio. Delle riunioni del Comitato Direttivo è redatto processo verbale.

Le riunioni possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Comitato Direttivo:

  1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusi la redazione e l’approvazione dei regolamenti dell’Associazione;
  2. redige e presenta all’Assemblea i rapporti annuali sulle attività svolte dall’Associazione nonché il programma delle attività da compiersi;
  3. redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo ed il rendiconto economico;
  4. ammette i nuovi soci;
  5. esclude i soci;
  6. propone all’Assemblea la nomina dei Soci Onorari;
  7. può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione di esperti aderenti all’Associazione nonché di esperti non aderenti all’Associazione.
  8. Il Comitato Direttivo avrà facoltà di nominare tra i suoi componenti un Vice Presidente.

I componenti del Comitato Direttivo, compreso il Presidente, potranno essere eletti per un massimo di tre mandati
consecutivi.

Art. 14IL PRESIDENTE

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ove nominato, ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Comitato Direttivo e ne coordina l’attività e presiede l’Assemblea.

Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale, convoca l’Assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 15IL TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della relativa conservazione nonché della gestione del patrimonio dell’Associazione secondo le direttive dell’Assemblea dei Soci e le decisioni del Comitato Direttivo. In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Comitato Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all’Associazione.

Il Tesoriere s predispone ilprogetto bilancio consuntivo, sottoponendolo all’approvazione del Comitato Direttivo.

Il Tesoriere è nominato dal Presidente, sentito il Comitato Direttivo.

Art. 16IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale svolge – sotto le direttive e responsabilità del Presidente – una funzione di supporto alle attività ordinarie dell’Associazione, con particolare riferimento alla segreteria organizzativa, eventi, gestione del sito internet, affari amministrativi, coordinamento dell’ufficio stampa.

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, su una terna di nomi indicata dal Comitato Direttivo in occasione del rinnovo delle cariche sociali e viene riconfermato dal Comitato Direttivo ogni due anni.

Art. 17I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono:

  1. dalle quote associative annuali versate dai soci e dagli altri eventuali contributi dei soci;
  2. dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali e purchè accettati dal Comitato Direttivo;
  3. dai proventi delle attività svolte.

I mezzi finanziari dell’Associazione sono esclusivamente destinati ad attività conformi alle finalità di cui all’art. 4.

Art. 18BILANCIO

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione. Contestualmente al bilancio il Comitato Direttivo presenta all’Assemblea una Relazione sull’attività svolta, unitamente al programma delle attività future, corredato di una stima di massima dei costi di tali attività.

l bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi ogni anno entro la data del 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 19SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 20DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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